Art. 2.
(Città e nuclei di fondazione).

      1. Ai fini della presente legge, si definiscono e possono fregiarsi del titolo di città o nucleo di fondazione, i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva, inclusi nella tabella A allegata alla presente legge.
      2. L'elenco delle città e dei nuclei di fondazione è aggiornato ogni anno a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle indicazioni che i comuni sono tenuti a fornire dopo avere censito il proprio territorio.
      3. La città di Latina è dichiarata capitale delle città di fondazione.

 

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